COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto
per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili……